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Come quasi sempre avviene, in Italia, anche la materia della pubblicità su affissione e dei cartelli e cartelloni pubblicitari su strada è regolata da una normativa generalmente complessa e difficile da comprendere, per chi non è del settore. Questo, però, non può essere un alibi qualora – anche inconsapevolmente – si finisse a fare pubblicità su spazi, postazioni, cartelli o impianti pubblicitari abusivi.
La pubblicità: o è autorizzata o può essere un boomerang
La pubblicità è una forma di comunicazione a scopo promozionale. Questo significa che, non essendo finalizzata alla semplice informazione del cittadino, ma avendo una chiara finalità commerciale, prima di essere esposta in spazi comuni, deve rispettare delle regole uguali per l’intera collettività. Al contrario, senza regole, si finirebbe per vivere in una giungla di messaggi, in cui nulla avrebbe più alcun senso o alcuna attendibilità. Vediamo quindi cosa è utile sapere per poter affiggere un cartellone pubblicitario o qualsiasi altra forma di pubblicità sulle strade.
Si definisce abusiva qualsiasi forma di pubblicità sprovvista di autorizzazione. Nel caso della pubblicità su strada, questa autorizzazione è rilasciata dall’Ente proprietario della strada stessa (Codice della Strada – Art. 23 – comma 4).
La superficie massima di un cartellone pubblicitario extraurbano è di 6 mq (per faccia, ad esempio un cartellone 3×2 m, non è invece ammesso il 4×3 o il 6×3 m; questo tipo di impianto può essere autorizzato solo per pubblicità su affissione all’interno dei comuni).
Un’azienda interessata ad avere una propria pubblicità su strada, solitamente si rivolge alla più vicina agenzia concessionaria di pubblicità sul territorio. Gli impianti pubblicitari, per poter essere autorizzati, devono in ogni caso rispettare le distanze dagli altri elementi della strada, come le intersezioni (incroci), le rotatorie e i segnali stradali di pericolo. Questo per il principio di non interferire in alcun modo, né ridurre la visibilità o l’efficacia, rispetto ai segnali stradali. Quindi: non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada e distrarre l’attenzione con conseguenze pericolose per la sicurezza della circolazione.
Sono inoltre vietati i pannelli, tabelloni e cartelloni su cavalcavia stradali e loro rampe, sulle Autostrade, raccordi autostradali ed extraurbane principali in prossimità dei corsi d’acqua e all’interno dei parchi.
Ci sono poi delle limitazioni a livello di grafica: sono vietati i cartelli e cartelloni pubblicitari rifrangenti, oltre che luminosi, e quelli che per colori e forma possono confondersi con la segnaletica stradale. Ad esempio sono generalmente vietati colori quali: prevalenza di rosso, bianco su fondo verde o su fondo blu, giallo su fondo nero. Sono allo stesso modo vietate le frecce e ogni forma di indicazione che possa confondersi con la segnaletica, mentre le distanze possono essere espresse in metri e non in chilometri.
L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) prima e il codice della strada poi hanno espressamente vietato:
“qualsiasi forma di pubblicità, su strade e veicoli, avente contenuto sessista, violento, offensivo o comunque lesivo dei diritti civili, del credo religioso e dell’appartenenza etnica ovvero discriminatorio.”
Conoscere il tipo di sanzioni è importante, perché spesso si può essere indotti a pensare che non hanno conseguenze dirette sul pubblicizzato. La pena pecuniaria a carico del committente del messaggio va invece dai 357 ai 2.000 € (Art. 23 – comma 11). Alla sanzione consegue l’immediata rimozione del cartellone (quindi la sanzione non dà comunque alcun diritto a mantenere il messaggio al suo posto). In caso di mancata rimozione da parte dell’autore della violazione, vi provvede l’ente proprietario della strada, con addebito delle spese al medesimo soggetto, al proprietario del terreno e al pubblicizzato.
Questa imposta dipende da diversi fattori:
Le tariffe possono essere variate annualmente dal comune, mediante delibera emessa entro i termini di approvazione di bilancio.
La normativa che disciplina il settore della pubblicità esterna e in particolare di quella su strada fa riferimento a:
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