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11 02 2026

La normativa sui cartelli e cartelloni pubblicitari

La normativa sui cartelli e cartelloni pubblicitari

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    Come quasi sempre avviene, in Italia, anche la materia dei media Outdoor e in particolare della pubblicità su affissione dei cartelli e cartelloni pubblicitari su strada è regolata da una normativa generalmente complessa e difficile da comprendere, per chi non è del settore. Questo, però, non può essere un alibi per un’azienda o un’agenzia pubblicitaria operante nel Lazio, in Lombardia o in ogni altra regione d’Italia qualora, anche inconsapevolmente, facesse pubblicità su spazi, postazioni, cartelli o impianti pubblicitari non a norma, oppure del tutto abusivi.

    Normativa cartelli e cartelloni pubblicitari: perché la legalità va sempre e comunque a vantaggio della pubblicità su affissione

    La pubblicità: o è autorizzata o può essere un boomerang

    La pubblicità è una forma di comunicazione a scopo promozionale. Questo significa che, non essendo finalizzata alla semplice informazione del cittadino, ma avendo una chiara finalità commerciale, prima di essere esposta in spazi comuni, deve rispettare delle regole uguali per l’intera collettività. Per Wayap, a tali regole che ora vedremo, si è aggiunta anche una nuova consapevolezza che la pubblicità può e deve essere dalla parte dell’ambiente. A ciò è dedicata la formula ImpactOOH®.

    Al contrario, senza regole, si finisce per vivere in una giungla di messaggi, in cui nulla ha più alcuna autorevolezza o anche solo attendibilità. Vediamo quindi cosa è utile sapere per poter affiggere un cartellone pubblicitario temporaneo (o permanente) o qualsiasi altra forma di pubblicità sulle strade.

    In parallelo, per consigli più strategici rivolti a settori specifici, dopo questo articolo potrai leggere quelli che abbiamo dedicato alla pubblicità su affissione per negozi di prodotti alimentari, assicurazioni, banche e servizi finanziaribar e ristoranti, negozi casa e arredo, settore energia, pet store e veterinaria, scuole, organizzazione e promozione di eventi, parchi tematici e centri ricreativi.

    Quando la pubblicità esterna si definisce abusiva

    Si definisce abusiva qualsiasi forma di pubblicità sprovvista di autorizzazione. Nel caso della pubblicità su strada, questa autorizzazione è rilasciata dall’Ente proprietario della strada stessa (Codice della Strada – Art. 23 – comma 4).

    Normativa e regole su cartelli o cartelloni pubblicitari e pubblicità sulla viabilità extraurbana

    La superficie massima di un cartellone pubblicitario extraurbano è di 6 mq (per faccia, ad esempio un cartellone 3×2 m, non è invece ammesso il 4×3 o il 6×3 m; questo tipo di impianto può essere autorizzato solo per pubblicità su affissione all’interno dei comuni).

    Come mettere un cartello pubblicitario su strada

    Un’azienda interessata ad avere una propria pubblicità su strada, solitamente si rivolge alla più vicina agenzia concessionaria di pubblicità sul territorio. Gli impianti pubblicitari, per poter essere autorizzati, devono in ogni caso rispettare le distanze dagli altri elementi della strada, come le intersezioni (incroci), le rotatorie e i segnali stradali di pericolo. Questo per il principio di non interferire in alcun modo, né ridurre la visibilità o l’efficacia, rispetto ai segnali stradali. Quindi: non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada e distrarre l’attenzione con conseguenze pericolose per la sicurezza della circolazione.

    Sono inoltre vietati i pannelli, tabelloni e cartelloni su cavalcavia stradali e loro rampe, sulle Autostrade, raccordi autostradali ed extraurbane principali in prossimità dei corsi d’acqua e all’interno dei parchi.

    Come si chiama chi affigge i manifesti

    Anche l’antica professione dell’attacchino, figura che continuerà a operare finché ci saranno impianti pubblicitari (ovviamente autorizzati) su cui attaccare con la colla dei manifesti su carta, non va confusa con la possibilità di affiggere arbitrariamente manifesti sui muri degli spazi pubblici, che è a tutti gli effetti un reato di pubblicità illegale o affissione abusiva e comporta sanzioni amministrative pecuniarie da €51 a €309 per ciascun manifesto attaccato, in base all’articolo 663 del Codice Penale.

    Le concessionarie di pubblicità esterna con una solida struttura operativa dispongono di squadre di installatori che, in base al tipo di mezzo pubblicitario, hanno specifiche competenze tecniche su come effettuare la costante sostituzione dei messaggi pubblicitari, in base al calendario annuale delle quattordicine pubblicitarie di affissione.

    Le regole della buona comunicazione e limiti nella grafica delle affissioni

    Ci sono poi delle limitazioni a livello di grafica: sono vietati i cartelli e cartelloni pubblicitari rifrangenti, oltre che luminosi, e quelli che per colori e forma possono confondersi con la segnaletica stradale. Ad esempio sono generalmente vietati colori quali: prevalenza di rosso, bianco su fondo verde o su fondo blu, giallo su fondo nero. Sono allo stesso modo vietate le frecce e ogni forma di indicazione che possa confondersi con la segnaletica, mentre le distanze possono essere espresse in metri e non in chilometri, permettendo così di riconoscere correttamente la segnaletica commerciale pubblicitaria da quella stradale.

    Normativa cartelli pubblicitari | Esempio di segnaletica pubblicitaria non conforme al Codice della Strada

    L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) prima e il codice della strada poi hanno espressamente vietato:

    “qualsiasi forma di pubblicità, su strade e veicoli, avente contenuto sessista, violento, offensivo o comunque lesivo dei diritti civili, del credo religioso e dell’appartenenza etnica ovvero discriminatorio.”

    Normativa e sanzioni per la pubblicità su affissione esterna e su strada non autorizzata

    Conoscere il tipo di sanzioni è importante, perché spesso si può essere indotti a pensare che non hanno conseguenze dirette sul pubblicizzato. La pena pecuniaria a carico del committente del messaggio va invece dai 357 ai 2.000 € (Art. 23 – comma 11). Alla sanzione consegue l’immediata rimozione del cartellone (quindi la sanzione non dà comunque alcun diritto a mantenere il messaggio al suo posto). In caso di mancata rimozione da parte dell’autore della violazione, vi provvede l’ente proprietario della strada, con addebito delle spese al medesimo soggetto, al proprietario del terreno e al pubblicizzato.

    Canone unico sulla pubblicità

    Questa imposta dipende da diversi fattori:

    • superficie esposta;
    • se luminosa o non luminosa;
    • comune di appartenenza;
    • eventuale gestore che ne ha l’appalto;
    • costo al mq variabile anche in funzione del numero di abitanti e dell’importanza della strada.

    Le tariffe possono essere variate annualmente dal comune, mediante delibera emessa entro i termini di approvazione di bilancio.

    Normativa e riferimenti di legge per cartelli pubblicitari su affissione e pubblicità su strada

    La normativa che disciplina il settore della pubblicità esterna e in particolare di quella su strada fa riferimento a:

    • Codice della Strada (D.L. 285/92 e successive modificazioni) e Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92) in merito a sicurezza, circolazione stradale, dimensioni e distanze, colori, ubicazione dei cartelli, divieti e limitazioni;
    • Regolamenti Comunali per i canoni unici, deliberati secondo criteri di calcolo variabili di comune in comune, in base ai centri abitati, alla particolarità del territorio nonché di eventuale esistenza di vincoli ambientali e archeologici.

    Normativa e regole specifiche per la pubblicità dinamica su autobus, paline di fermata e pensiline di attesa dei mezzi

    Anche per la pubblicità dinamica, come nel caso degli impianti di cui disponiamo a Livorno, Cecina e Isola d’Elba, le regole per una corretta pubblicità su affissione fanno riferimento alla normativa generale (Codice della Strada e regolamenti comunali) che disciplina la pubblicità su strade e spazi pubblici, quindi anche sui mezzi in movimento e sugli arredi urbani come pensiline e paline.

    Pubblicità su autobus a Livorno con Full wrapping

    Pertanto la normativa base, come indicato dall’Art. 23 del Codice della Strada, prevede i seguenti divieti generali lungo e in vista delle strade.

    • Non si possono collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti pubblicitari, segni reclamistici, sorgenti luminose visibili dai veicoli quando, per dimensioni, forma, colori, disegno o ubicazione questi possano:
    • confondersi con la segnaletica stradale;
    • rendere difficile la comprensione o ridurre visibilità ed efficacia della segnaletica stessa;
    • arrecare disturbo visivo o distrazione agli utenti della strada.

    In questi casi l’installazione è vietata anche se si tratta di impianti pubblicitari di servizio come pensiline o paline, salvo autorizzazione specifica nell’ambito urbano.

    Divieti grafici e di colore

    Specifici divieti grafici e di colore sono prevista dalla normativa generale e applicati negli regolamenti, anche a livello comunale:

    • cartelli o mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possono produrre abbagliamento;
    • colori e forme che possono confondersi con la segnaletica, come l’uso di grandi aree con prevalenza di rosso, bianco su fondo verde, oppure blu o giallo su nero, frecce ingannevolmente simili a quelle della segnaletica e altri simili casi onde evitare distrazioni o errori di lettura.

    Si può fare pubblicità digitale o luminosa sugli autobus?

    La pubblicità dinamica su autobus e altri mezzi mobili non consente in Italia l’uso della luce o di messaggi digitali animati (DOOH), in particolare vieta:

    • l’apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli (perché possono causare abbagliamento o comunque distrazione), salvo casi molto circoscritti previsti da norme e regolamenti specifici.
    • altre norme generali e comunali, così come regolamenti concordati con i concessionari di uno specifico servizio, possono imporre ulteriori restrizioni e criteri per le superfici, il posizionamento e i contenuti, come nei casi in cui bisogna evitare wrapping o coperture integrali dei mezzi, che potrebbero nascondere informazioni di servizio o segnaletica sui veicoli stessi.

    wayap livorno pubblicita su autobus e pensilina con palina

    La pubblicità su paline e pensiline di attesa (arredo urbano)

    Gli impianti di arredo urbano come pensiline e paline di fermata autobus sono considerati “impianti pubblicitari di servizio”, quando recano spazi pubblicitari integrati nel manufatto.

    La collocazione e l’esecuzione della pubblicità su questi spazi è naturalmente soggetta ad autorizzazione e comunicazione ai sensi del Regolamento comunale di pubblicità (art. 23 CDS) e al piano generale degli impianti pubblicitari (PGIP) del Comune competente.

    Dimensioni massime

    Spesso i regolamenti comunali fissano limiti di superficie dello spazio pubblicitario sui manufatti (es. superficie tra il metro e i 3 m²) e specificano quali parti della pensilina o della palina possono essere utilizzate.

    Colore e visibilità

    Anche in questo caso gli spazi pubblicitari non devono:

    • interferire con la visibilità della segnaletica del servizio pubblico;
    • contenere colori e forme che inducano confusione con la segnaletica stradale;
    • essere luci lampeggianti, rifrangenti o con effetti distraenti.

    Pubblicità luminosa dinamica

    I messaggi luminosi o a variabilità dinamica sono limitati o vietati se causano abbagliamento o distrazione (ad es. display videoscreen con animazioni molto frequenti), salvo precise regole comunali e distanziometriche.

    In aree tutelate e centri storici

    In contesti di tutela paesaggistico/architettonica i regolamenti comunali possono vietare o richiedere pareri addizionali per inserimenti pubblicitari anche su paline e pensiline.

    Contenuti vietati anche per pubblicità dinamica e arredo urbano

    Naturalmente, benché non specificati espressamente per la pubblicità dinamica su mezzi o pensiline, anche per questa tipologia di spazi vigono i medesimi divieti di contenuto applicabili in Italia (e integrabili dai regolamenti comunali) a cui abbiamo già accennato ovvero:

    • contenuti discriminatori o offensivi;
    • pubblicità che propone messaggi violenti, sessisti o lesivi dei diritti civili, religiosi, orientamento sessuale o identità di genere;
    • qualsiasi immagine o elemento grafico che possa essere scambiato per segnaletica stradale o di sicurezza è vietato come causa di pericolo o distrazione.

    La gestione pratica della pubblicità su autobus, pensiline e paline è sempre subordinata a:

    • Regolamento Comunale di Pubblicità (che implementa l’art. 23 CDS e disciplina forma, colori, distanze, luci, ecc.);
    • Piano Generale Impianti Pubblicitari (PGIP), con precise schede tecniche per ogni tipo di impianto;
    • nulla osta tecnico dell’ente proprietario della strada o del gestore del servizio pubblico locale.

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